PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-ter. Quando lo stesso soggetto sia incorso, per almeno due volte in un periodo di due anni, in una delle violazioni previste dal comma 15-bis del presente articolo, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni».